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Il Codice di diritto canonico del 1917
Obiezione. Il Codice di diritto canonico del 1917 offre la sepoltura Cristiana ai catecumeni, dei non-battezzati, insegnando il "Battesimo" di desiderio.
Risposta. Come di già sottolineato, il Codice di diritto canonico del 1917 non è infallibile. Il Codice di diritto canonico del 1917 è definitamente non un pronunciamento ex-cathedra, proveniente dalla Sedia di San Pietro, poiché esso non vincola l'intera Chiesa Universale, bensì solamente la Chiesa Cattolica Latina e non quella di rito Orientale, siccome stipulato nel primo canone del codice medesimo.
Un Papa parla infallibilmente dalla Sedia di San Pietro allorché insegnante circa la Fede Cattolica o la morale, vincolando l'intera Chiesa Cattolica, cosa che il Codice di diritto canonico del 1917 non opera.
Sicché, la proposizione del Codice di diritto canonico del 1917 presente nel canone numero 737 donde il Santo Battesimo è necessario ai fini della salvazione perlomeno in desiderio non è vincolante sulla Chiesa Universale, né è essa protetta dall'infallibilità. Con rispetto alla di esso legge espressa nel canone numero 1239 per la quale i catecumeni, dei non-battezzati, possono ricevere sepoltura Cristiana, essa contraddice l'intera Sacra Tradizione della Chiesa Cattolica concernente la sepoltura Cristiana a favore delle persone non battezzate durata 1900 anni.
Sin dall'epoca di Gesù Cristo nel corso di tutta la storia la Chiesa Cattolica si è universalmente rifiutata di concedere la sepoltura Ecclesiastica a coloro essenti morti catecumeni, senza il Santo Battesimo. L'Enciclopedia Cattolica ammette quanto seguita.
Tale è la visione della Chiesa Cattolica, sin dal principio e durante il corso della storia. Laonde, giacché tale questione è legata alla Fede Cattolica, non essendo meramente disciplinare, od a causa del suo rifiuto di sepoltura Ecclesiastica a favore di coloro essenti morti catecumeni, senza il Santo Battesimo, la Chiesa Cattolica ha errato sin dall'epoca del Cristo od erra il Codice di diritto canonico del 1917 nel concedere detta sepoltura. Può essere scelta solamente una delle 2 opzioni, poiché il Codice di diritto canonico del 1917 contraddice direttamente la costante e tradizionale legge della Chiesa Cattolica con rispetto a tale punto, legata alla Fede Universale, durata 19 secoli. La risposta, ovviamente, è che il Codice di diritto canonico del 1917 è errato, non essendo infallibile, e che la sempiterna legge della Chiesa Cattolica negante la sepoltura Ecclesiastica a coloro essenti morti catecumeni è giusta. Difatti, è interessante notare l'effettività per cui la versione Latina del Codice di diritto canonico del 1917 contiene molte note a piè di pagina alludenti a Papi tradizionali, a concili ecumenici e così via di modo da mostrare la derivazione di certuni canoni. Il canone 1239,2 concernente la sepoltura Ecclesiastica a favore di coloro essenti morti catecumeni, non battezzati, detiene nessuna nota a piè di pagina, nessuna referenza a Papa alcuno, a concilio ecumenico o legge precedente alcuna, semplicemente perocché nulla è presente nella Sacra Tradizione supportantelo.
L'Enciclopedia Cattolica, 1907, cita un interessante decreto proveniente da Papa Innocenzo III, nel quale egli commenta la tradizionale, universale e costante legge della Chiesa Cattolica, essentesi sin dal principio rifiutata di seppellire Ecclesiasticamente tutti coloro essenti morti senza il Sacramento del Santo Battesimo.
Il Codice di diritto canonico del 1917 delinea neppure dell'infallibile disciplina Ecclesiastica, come dimostrato dal fatto donde esso contiene una legge direttamente contraddicente l'infallibile sempiterna disciplina Ecclesiastica circa un punto legato alla Fede Universale. L'effettiva bolla promulgante il Codice di diritto canonico del 1917, Providentissima Mater Ecclesia, non venne firmata da Papa Benedetto XV, bensì dai cardinali Gasparri e De Azevedo. Il cardinale Gasparri, l'allora segretario di stato, era stato l'autore e compilatore primario dei canoni. Taluni teologi argomenterebbero che solamente le discipline vincolanti l'intera Chiesa Cattolica, a differenza del Codice di diritto canonico del 1917, sono protette dall'infallibilità dell'autorità governante della medesima, un'argomentazione apparente essere supportata dalla seguente docenza di Papa Pio XII.
Ciò significherebbe l'effettività per cui una legge disciplinare non sarebbe una legge della Chiesa Cattolica, ovverosia, Universale, a meno che essa vincolasse l'intera Chiesa Universale. Comunque sia, il Codice di diritto canonico del 1917 non gode dell'infallibilità. Ciò viene ulteriormente dimostrato dai seguenti canoni.
Primo. Il Codice di diritto canonico del 1917 insegna che gli eretici possono essere in buonafede.
Un eretico, per mezzo di una definizione infallibile, è in malafede, attirante sul suo capo l'eterna punizione.
Una persona in buonafede errante innocentemente circa un dogma Universale, nelle discussioni teologiche catalogata in maniera lassista ed impropria come un eretico materiale, non costituisce un eretico, bensì un Cattolico errante in buonafede. Sicché, la dichiarazione presente nel Codice di diritto canonico del 1917 con rispetto ai presunti eretici e scismatici di buonafede è definitamente erronea teologicamente, dimostrando la verità donde essa non venne protetta dall'infallibilità.
Secondo. Il Codice di diritto canonico del 1917 insegna che i Cattolici possono essere presenti durante le forme di adorazione acattolicha, incluse le nozze ed i funerali acattolici.
Nota. Tale canone non tratta delle Sante Messe Cattoliche o delle adorazioni Cattoliche presiedute da un eretico, bensì di riti e di false adorazioni acattoliche e non-Cristiane. Ciò è scandaloso. Tale canone permette di recarsi presso una sinagoga Ebraica, un tempio Buddista od un servizio Luterano e così via per frequentare il funerale o le nozze di infedeli od eretici, sintantoché non vi si partecipi attivamente. Ciò è ridicolo, poiché fare sì che si sia presenti a tali servizi acattolici, durante i quali viene condotta della falsa adorazione, alfine di onorare o compiacere la persona ivi coinvolta, demarca uno scandalo in per sé. Ciò equivale ad onorare una persona peccante od avente peccato contro il I Comandamento. Recarsi ad un funerale di un acattolico equivale ad implicare qualche speranza di salvezza al di fuori della Chiesa Cattolica a favore del defunto; frequentare le nozze di un acattolico equivale ad implicare il condono di tale sposalizio al di fuori della Chiesa Cattolica da parte di Dio. Un Cattolico può né prendere attivamente parte alla falsa adorazione né fare sì che ci si possa recare presso una falsa adorazione od una cerimonia acattolica onde onorarla per mezzo della propria presenza cosiddetta passiva. Laonde, tale canone dimostra la realtà per la quale il codice sotto scrutinio non è infallibile.
Il Codice di diritto canonico del 1917 contraddice l'immemoriale Sacra Tradizione della Chiesa Cattolica circa la sepoltura Ecclesiastica, detenendo punto nessun peso in opposizione all'infallibile dichiarazione proveniente dalla Sedia di San Pietro, vincolante l'intera Chiesa Universale, donde nessuno può entrare in Cielo in assenza del Sacramento del Santo Battesimo.
Note finali
[426] Dottor Edoardo Von Peters, Codice di diritto canonico Pio-Benedettino del 1917, Canone 1, 2001, Stamperia Ignazio [Ignatius Press], SUA, pagina 29.
[427] Enrico Denzinger, Le fonti del dogma Cattolico [The sources of Catholic dogma], 1957, Compagnia del libro di Herder [Herder book company], SUA, numero 1839.
[428] Dottor Edoardo Von Peters, Codice di diritto canonico Pio-Benedettino del 1917, 2001, Stamperia Ignazio [Ignatius Press], SUA, pagina 451.
[429] L'Enciclopedia Cattolica [The Catholic Encyclopaedia], Volume 2, Battesimo [Baptism], 1907, Compagnia di Roberto Appleton [Robert Appleton company], SUA, pagina 265.
[430] L'Enciclopedia Cattolica [The Catholic Encyclopaedia], Volume 2, Battesimo [Baptism], 1907, Compagnia di Roberto Appleton [Robert Appleton company], SUA, pagina 267.
[431] Claudia Carlen, Le encicliche Papali [The Papal encyclicals], Volume 4, 1990, Stamperia Pierian [The Pierian press], SUA, pagina 50.
[432] Decreti dei concili ecumenici [Decrees of the ecumenical councils], Volume 1, 1990, Stamperia dell'Università di Giorgiovilla [Georgetown University press], SUA, pagina 74.
[433] Enrico Denzinger, Le fonti del dogma Cattolico [The sources of Catholic dogma], 1957, Compagnia del libro di Herder [Herder book company], SUA, numero 714.
[434] Claudia Carlen, Le encicliche Papali [The Papal encyclicals], Volume 1, 1990, Stamperia Pierian [The Pierian press], SUA, pagina 229.
[435] Enrico Denzinger, Le fonti del dogma Cattolico [The sources of Catholic dogma], 1957, Compagnia del libro di Herder [Herder book company], SUA, numero 861; Decreti dei concili ecumenici [Decrees of the ecumenical councils], Volume 2, 1990, Stamperia dell'Università di Giorgiovilla [Georgetown University press], SUA, pagina 685.