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Obiezione 3: non si potrebbe sapere se qualcuno fosse eretico né lo si potrebbe denunciare come tale senza un processo ed una sentenza dichiaratoria.
Risposta: non è così. La sentenza dichiaratoria seguente una scomunica automatica è un mero riconoscimento legale di qualcosa già esistente. Se ciò non fosse vero la scomunica automatica sarebbe insignificante.
La persona scomunicata è già separata dalla Chiesa Cattolica. La più parte degli eretici è risaputa per essere eretica senza un processo od una sentenza dichiaratoria, da essere denunciata come tale.
Come osservasi la Chiesa Cattolica insegna che i processi ed i giudizi formali non sono necessari affinché le scomuniche ipso facto, per il fatto medesimo, prendano effetto. Esse sono molto spesso, come nel caso dell'eretico Martin Lutero, dei riconoscimenti formali della scomunica ipso facto essente già accaduta. Ciò dovrebbe essere ovvio ad un Cattolico, tuttavia, di modo da illustrare il punto, ecco ciò che affermò Martin Lutero prima che venisse scomunicato formalmente come eretico dal Papa.
Si deve forse credere che l'uomo il quale pronunciò tali parole, ben prima di essere condannato formalmente come eretico per mezzo di una sentenza dichiaratoria, fu un Cattolico o che sia stato considerato tale? Se tale idea non fosse patentemente assurda allora nulla lo sarebbe. Ovviamente, Martin Lutero fu un eretico manifesto prima della dichiarazione formale ed ogni Cattolico avrebbe potuto e dovuto denunciarlo come un eretico manifesto una volta incontrate le sue visioni scandalosamente eretiche, indi cosciente delle sue credenze.
È per ciò che avanti il processo di Lutero il cardinale Gaetano contattò "l'elettore Federico, il sovrano e protettore di Lutero, esortandolo a non rovinare il buon nome dei suoi avi nel difendere un eretico." [15]
Il medesimo principio applicasi ad un eretico come Giovanni Kerry, il notorio sostenitore degli aborti. Quasi tutti i dicentisi Cattolici di mentalità conservatrice concorderebbero immediatamente circa la verità per la quale Giovanni Kerry non è un Cattolico, giacché rigettante ostinatamente l'insegnamento Cattolico contro l'aborto. Tuttavia, essi opererebbero tale giudizio in solitudine, giacché nessuna sentenza dichiaratoria sarebbe stata emessa contro di lui. Essi, dunque, dimostrerebbero il punto donde una dichiarazione non è necessaria per condannare un eretico. La più parte degli eretici nella storia Ecclesiastica e quasi tutti gli eretici nel mondo oggidì sono stati e devono essere considerati eretici senza alcuna dichiarazione in virtù della loro eresia manifesta.
Allorquando l'eresia è manifesta e chiaramente ostinata, come nel caso di Lutero o di Antipapa Benedetto XVI, affermante la non necessità di convertire gli acattolici e prendente parte nell'adorazione in sinagoga, i Cattolici non solamente possono denunciare l'eretico come un acattolico senza processo bensì devono. Ciò è precisamente il perché San Roberto Bellarmino, dottore della Chiesa Cattolica, nel fronteggiare tale precisa questione, dichiarò inequivocabilmente la realtà per cui l'eretico manifesto è deposto e deve essere evitato come un acattolico privo di autorità avanti alcuna scomunica o sentenza giudiziale. In tale contesto San Roberto utilizzò la parola scomunica per riferirsi alla punizione della ferendae sententiae, la dichiarazione formale da parte del Papa o del giudice.
Lo si ripeta: "Il che significa avanti alcuna scomunica o sentenza giudiziale.". Sicché, mirasi che i non-sedevacantisti, nell'argomentare la falsità donde i Cattolici non possono denunciare gli eretici manifesti come Antipapa Francesco data la mancanza di un processo formale, errano completamente. La loro conclusione opera una completo scherno nei confronti della Fede Universale nella Chiesa Cattolica. Nel caso lo si fosse dimenticato, esiste un'unità di Fede Universale nella Chiesa Cattolica: Una, Santa, Cattolica e ed Apostolica.
Secondo la conclusione dei non-sedevacantisti i Cattolici dovrebbero affermare comunione con un uomo avente pubblicamente proclamato di desiderare nessuna comunione con la Chiesa Cattolica ed avente sostenuto che l'intero diritto Pontificale è una palude di eresie, oppure con un uomo ostinatamente pro-aborto, solamente perciocché nessuna dichiarazione formale sarebbe stata emessa contro di lui. Affermare che i Cattolici dovrebbero detenere la comunione con tale eretico manifesto perciocché nessun processo contro di lui sarebbe stato completato è contrario all'insegnamento Cattolico, alla Sacra Tradizione Cattolica ed al senso Cattolico.
Note di fine sezione 21 (3):
[12] Dottor Edoardo Von Peters, Codice di diritto canonico Pio-Benedettino del 1917 [The 1917 Pio-Benedictine code of canon law], Canone 2314, 2001, Stamperia di Ignazio [Ignatius press], SUA, pagina 735.
[13] Enrico Denzinger, Le fonti del dogma Cattolico [The sources of Catholic dogma], 1957, Compagnia del libro di Herder [Herder book company], SUA, numero 1547.
[14] L'enciclopedia Cattolica [The Catholic encyclopedia], Lutero, 1910, Compagnia di Roberto Appleton [Robert Appleton company], SUA, pagine 445-446.
[15] Guerino Carroll, Una storia del Cristianesimo [A history of Christendom], La rottura del Cristianesimo [The Cleaving of Christendom] Volume 4, 2000, Stamperia del Cristianesimo [Christendom press], SUA, pagina 10.
[16] Claudia Carlen, Le encicliche Papali [The Papal encyclicals], Volume 4, 1990, Stamperia Pierian [The Pierian Press], SUA, pagina 41.